Tutti coloro che si trovano a fare dei lavori creativi, intellettuali, cioè quei lavori che vendono idee si saranno trovati davanti al dubbio su come tutelare quelle idee. Forse avete già sentito parlare di diritti d’autore e di copyright, ma a conti fatti è ancora solo un concetto molto lontano se si è entrati da poco sul mercato. Ma dal momento che si riesce a vendere una propria idea ecco che si apre il dilemma: come tutelare la proprietà di quell’idea?
I diritti d’autore e il copyright
Quando vendi un prodotto della tua creatività ad un tuo committente perdi ogni diritto sull’opera? Quali sono i limiti per i quali l’opera può essere utilizzata? Il committente può spacciare per sua l’immagine che ha acquistato? Avere queste informazioni è utile per tutelarsi e per determinare il prezzo finale.
L’articolo 2575 del Codice Civile sostiene che il diritto d’autore grava sulle opere di ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia.
Ricordate poi che le opere di design godono in particolare di una doppia tutela: per loro vale sia il diritto d’autore sia la proprietà industriale.
Ma se vi state ancora chiedendo quale sia la differenza tra diritto d’autore e copyright sappiate che si tratta principalmente di una differenza di origine legislativa. I diritti d’autore hanno origine prettamente europea, il copyright invece ha origini anglosassoni ma entrambi tutelano i diritti che si hanno sull’opera.
Come si tutela la proprietà intellettuale
Molti penseranno che l’unico modo per risultare proprietari di un opera intellettuale sia quello di registrarlo su database come quello della SIAE. In verità non c’è niente di più sbagliato, altri sono i modi per tutelarsi.
La legge sul diritto d’autore all’articolo 106 specifica infatti “L’omissione del deposito non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto di autore sulle opere protette”.
Anzi a volte, sopratutto se parliamo di grandi aziende che commissionano lavori creativi, il fatto di aver registrato alla SIAE ila propria opera potrebbe comportare dei problemi, oltre al costo annuale previsto per l’iscrizione alla SIAE stessa.
Quindi la paternità dell’opera è inalienabile (di fatto sarà sempre vostra), quello che si trasferisce è il diritto di utilizzarla. Un altro paio di maniche è l’eterna diatriba “Cedo il file sorgente oppure no?”.
Il file sorgente
Molti committenti infatti fanno leva per ottenere questo file sostenendo di averlo acquistato con l’opera. Nella speranza, probabilmente, di potersi svincolare dal grafico e poter gestire in autonomia successive modifiche. Per questo motivo conviene parlare subito del file sorgente e specificare sul contratto se verrà fornito o meno. Nel caso decidiate di fornirlo considerate un prezzo specifico che tenga conto di tutti i possibili usi che porrebbero essere fatti con la vostra opera.
Mettere in chiaro questi aspetti all’inizio eviterà spiacevoli malintesi o peggio antipatiche pressioni da parte del committente. Quindi quello che tutela realmente la vostra creazione è il contratto di vendita.
Leggete sempre tutti i paragrafi, se non siete voi stessi a realizzarlo, e non abbiate paura di aggiungere eccezioni e specificazioni. Queste infatti un giorno potranno tornarvi molto utili se per caso un’immagine fosse utilizzata in modo improprio.
Se vi trovate in disaccordo con il committente riguardo il file sorgente (voi non lo volete cedere, lui lo vuole a tutti i costi) potete anche pensare di prevedere delle modifiche successive comprese nel prezzo di vendita per un periodo di tempo limitato. Sopratutto per i primi lavori questo vi permetterà anche di mantenere il contatto con il committente per poter avere così altre opportunità di lavoro.